Ius soli
Acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli) (art. 1, comma 1, lett. a)). Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – disciplinato dall’art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 – è rilasciato allo straniero cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità; reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; disponibilità di alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge; superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Il permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Ius culturae
La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza introdotta dal testo unificato riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae).
Le mie proposte
In merito a queste proposte di modifica dell’attribuzione della cittadinanza ho fatto proposte emendative. Ad esempio prevedendo un’altra opzione, ovvero che lo ius soli sia possibile anche qualora uno straniero nato in italia abbia un genitore nato anch’esso in italia, che ha vissuto sul territorio in modo continuativo almeno 8 anni.
Per quanto riguarda lo ius culturae ritengo invece che il percorso di studi debba arrivare almeno alla scuola dell’obbligo (con un ciclo concluso positivamente), e sia concesso per chi arriva fino agli 8 anni.