Approvato un mio emendamento alla Manovrina!

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Approvato un mio emendamento alla Manovrina

Approvato un mio emendamento alla manovrina nell’ottica di migliorare le prestazioni energetiche nell’ambito dell’edilizia.

I cosiddetti “incapienti fiscali” saranno incentivati a realizzare interventi di riqualificazione energetica di parti comuni dei condomini nei quali risiedono.
Facciamo un passo indietro.
La legge di stabilità ha previsto delle agevolazioni fiscali per coloro che decidono attuare una riqualificazione energetica degli edifici. In che cosa consiste questa agevolazione? Se decido di effettuare un intervento in questo senso avrò la possibilità che mi venga riconosciuta una detrazione d’imposta delle spese sostenute. In parole povere mi verrebbe ridotta l’irpef e l’ires.
Tale riduzione è concessa a fronte di interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici.
Ma siamo andati oltre. Con il mio emendamento viene data la possibilità agli incapienti fiscali di cedere la detrazione fiscale che gli spetta ai fornitori che hanno effettuato i lavori.
In questo modo questi soggetti dovrebbero risultare più motivati all’acconsentire di svolgere lavori di riqualificazione energetica !

Di seguito il testo dell’emendamento:

ART. 4.

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis
(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. La cessione è consentita purché le condizioni di cui al periodo precedente sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell’ENEA la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l’anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 8 milioni di euro per l’anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l’anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l’anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l’anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l’anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l’anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l’anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l’anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l’anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l’anno 2020, a 8 milioni di euro per l’anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l’anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l’anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l’anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l’anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l’anno 2031.

2018-01-30T18:49:56+00:00