INTERROGAZIONE: LEGGE INATTUATA
Con la legge di stabilità per il 2016, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 si prevede all’articolo 1, comma 414, “in via sperimentale”, l’istituzione di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
Al comma 415 si prevede l’accesso alle risorse del Fondo al “coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi”, allorché “non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”; in tal caso, l’interessato può rivolgersi al “tribunale del luogo ove ha residenza” per chiedere l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. L’istanza, se ritenuta ammissibile dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato, viene trasmessa al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione…..”;
Le norme di attuazione delle disposizioni testè riportate, come previsto al successivo comma 416, sarebbero dovute essere adottate, entro il mese di gennaio 2016, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini non solo dell’attuazione ma anche dell’individuazione dei tribunali presso i quali doveva avvenire la sperimentazione, nonché le modalità per la corresponsione delle somme.
Sta di fatto che a tutt’oggi non vi è traccia delle disposizioni attuative
Ho dunque interrogato il Governo (ministero della Giustizia e dell’Economia), per sapere quando darà piena attuazione alle disposizioni previste dalla legge di stabilità, e dunque, emanare i decreti attuativi che mancano.
Questa tematica infatti è estremamente seria, e sempre più presente nella società, e concerne la difficoltà economica che segue generalmente le situazioni di crisi famigliare, e che sfociano in vere e proprie situazioni di indigenza. L’intento del governo, che ad oggi resta comunque incompiuto, non si occupa in ogni caso di tutte le situazioni.
L’accesso al fondo di fatto è limitiato al solo coniuge separato con figli minori o portatori di handicap, con la conseguente esclusione di quello divorziato, spesso più bisognoso di tutela. Nei fatti, non saranno tutelati, poi, neppure i figli maggiorenni non indipendenti, quelli con genitori divorziati o semplicemente ex conviventi;con una vistosa retromarcia rispetto al principio di non discriminazione dei figli.
L’anticipazione statale non spetterà neppure a tutti i titolari di un assegno di separazione insufficiente per provvedere alle esigenze primarie di vita (casa, cibo, medicine) e a quelle dei figli, perché secondo la legge non verserebbe in “in stato di bisogno” .
Forse sarebbe stato meglio istituire forme di incentivi o servizi per gli ex coniugi (anche divorziati) che incidessero sul pagamento degli affitti, a favore del coniuge costretto ad abbandonare la casa coniugale di proprietà od anche di quello presso il quale sono collocati i figli. E altrettanto sarebbe stato possibile pensare per le utenze o per i servizi pubblici a favore della prole (asili nido, buoni scuola, assegni familiari svincolati dall’esistenza di un rapporto di lavoro). Introdurre dunque misure concernenti l’emergenza abitativa (problema spesso irrisolto della nostra società) per esempio, l’attribuzione di canali privilegiati nell’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica a separati o divorziati, specie se con prole.
-Mara-