Ieri l’aula della Camera ha approvato la riforma della legge ex Cirielli con 274 sì, 26 no, 121 disponendo in sostanza una prescrizione più lunga per tutti i reati e in particolare raddoppiando i tempi per i reati di corruzione e per quelli più gravi commessi contro i minori decorre dai 18 anni di età.
Nel diritto penale la prescrizione è l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo in base al principio che a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l’interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del colpevole.
La legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cosiddetta ex Cirielli) introdusse modifiche al codice penale italiano ed alla legge n. 354/1975 in materia di attenuanti generiche, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.
In particolare, disponeva la diminuzione dei termini di prescrizione ed l’aumento delle pene per i recidivi e per i delitti di associazione mafiosa e di usura.
La ex Cirielli ha cambiato il calcolo attraverso il quale individuare la prescrizione dei reati: infatti, mentre la previgente disciplina commisurava i termini prescrizionali in base a veri e propri “scaglioni” (esempio: la prescrizione è di 15 anni se per il delitto è stabilita la pena della reclusione non inferiore a 10 anni), la ex Cirielli invece ha fissato i termini di prescrizione rendendolo corrispondente al limite massimo della pena prevista per il tipo di reato (esempio: la prescrizione per il delitto di ricettazione sarà in 8 anni visto che la pena massima prevista per tale delitto è di anni 8) mantenendo la prescrizione fissa in 4 anni per tutti i reati contravvenzionali e in 6 anni per i delitti la cui pena non è superiore a 6 anni o che sono puniti con la sola pena pecuniaria.
Essa prevedeva un aumento del termine prescrizionale nel caso in cui si verificasse un atto interruttivo pari ad 1/4 della pena, sia nel caso di delitti che di reati contravvenzionali.
La ex Cirielli inoltre prevedeva che la detenzione negli istituti carcerari per un ultrasettantenne fosse commutata in arresti domiciliari «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, né sia stato mai condannato».
Un esempio di applicazione di questa legge sono le vicende giudiziarie di Cesare Previti e Attilio Pacifico, accusati di corruzione nell’ambito del processo IMI-SIR che il 4 maggio 2006 , vengono condannati in via definitiva a 6 anni di detenzione.
Ricorderete che il 10 maggio, cioè pochi giorni dopo, ottiene tuttavia gli arresti domiciliari ai sensi del comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, modificato proprio dalla ex Cirielli qualche tempo prima, secondo la quale non è prevista la detenzione negli istituti carcerari per un ultrasettantenne «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, né sia stato mai condannato»; per questo motivo la ex-Cirielli, è stata ribattezzata “legge salva-Previti“.
Di seguito, in sintesi, le novità introdotte dal testo che abbiamo approvato ieri e che ora passa all’esame del Senato:
Prescrizione per corruzione. Il termine di prescrizione base dei reati di corruzione propria e impropria e in atti giudiziari aumenta della metà. Per esempio, per la corruzione ex articolo 319 portata dalla legge Severino fino a 8 anni, il processo dovrà intervenire entro 12 anni pena l’estinzione del reato.
Sospensione dopo la condanna. La prescrizione resta sospesa per due anni dopo la sentenza di condanna in primo grado e per un anno dopo la condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione.
Casi di sospensione. Oltre alle ipotesi già previste dal codice, la prescrizione sarà sospesa anche nel caso di rogatorie all’estero (6 mesi), perizie complesse (3 mesi) e istanze di ricusazione. L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Prescrizione differita per minori. In linea con le convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, per i più gravi reati contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia) la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno.
Entrata in vigore. Le nuove norme, dato che la prescrizione ha valore sostanziale, si applicano ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge.
Noi di Alternativa Libera valutiamo positivamente la sospensione del termine di prescrizione di due anni dopo la sentenza di condanna di primo grado e di un anno a seguito della sentenza di appello.
Positiva anche la previsione dell’aumento della meta’ dei termini di prescrizione per i reati di corruzione.
Anche se ancora una volta siamo di fronte ad un intervento che, pero’, non appare sufficiente: non e’ stata colta in pieno l’occasione di incidere profondamente sulla prescrizione e sarebbe stato auspicabile includere, nell’aumento della meta’ dei termini per reati di corruzione, ogni reato contro la P.A.
Comunque questa riforma rappresenta un primo passo, a cui dovranno seguire altre azioni.
Sul fronte della corruzione, ormai fenomeno endemico e mutante, che rende molto difficile la sua individuazione, e sul fronte stesso della giustizia, perche’ sia pienamente attuato l’articolo 111 della Costituzione, investendo risorse economiche ed umane e procedendo ad una riorganizzazione del settore.
L’Italia spende solo 7 miliardi per la giustizia, cioe’ l’1,3% del bilancio: una cifra inaccettabile per un settore che impatta sulla vita reale e quotidiana delle persone.
Seguitemi…rimaniamo uniti contro la corruzione.
Di seguito il mio intervento in aula