Cos’è la Startup-turismo: mia proposta approvata dal Parlamento

/, Risultati ottenuti/Cos’è la Startup-turismo: mia proposta approvata dal Parlamento

downloadUn po’ di chiarezza su cosa sia l’emendamento Start-up Turismo che ho proposto, e che è stato approvato dalla Camera in data 9 Luglio 2014.

L’emendamento si inserisce nella definizione di startup-innovativa, allargando la platea anche alle imprese che si occupano di turismo. Non va nella fattispecie, ad intaccare il fondo di 100ml delle startup innovative, in quanto prevede una copertura riservata.

Le imprese che nasceranno saranno per lo più di struttura snella, poche persone senza particolari strutture fisiche in capo all’impresa (pensiamo al massimo a qualche pc), che lavoreranno sul fronte tecnologico per offrire servizi, elaborare statistiche e applicazioni, per una maggiore fruizione del nostro territorio e per potenziare la qualità e la diffusione della nostra offerta turistico-colturale.

Qualora le società siano composte da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

La copertura stabilita è di 2 milioni di euro a partire dal 2015, e stabilizzata per il settore. Prevediamo quindi la nascita di imprese stimandone una cifra che va dalle 100 alle 200 l’anno, in base alla  complessità delle imprese stesse.

L’emendamento è parlante e lo pubblico di seguito.

Articolo 11-bis
In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile.
3. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015.

2018-01-30T18:51:43+00:00